LA ROTTAMAZIONE QUINQUIES
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Nell’ambito di un’ampia attività di ristrutturazione aziendale e/o del debito, entra in gioco la cd “Rottamazione quinquies”.
Trattasi di uno degli strumenti messi a disposizione del contribuente per avviare un processo di riorganizzazione aziendale.
La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
- imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali;
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).
Purché riferiti alle fattispecie sopra lencate, possono essere indicati nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto:
- delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- della Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.
I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità telematiche previste dall’ Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il contribuente dovà scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:
- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
La Rottamazione-quinquies risulterà inefficace, a seguito dell’omesso ovvero insufficiente versamento:
- della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
- di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.
In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, la legge prevede che:
- i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
- i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art.19 del DPR n. 602/1973.
Presso DLM Digital@b MIA tecnici esperti ed Innovation Manager sono disponibili, dietro appuntamento, a fornire informazioni più dettagliate per capire, in seguito ad una pre analisi, se è opportuno e come procedere misurando fattibilità e sostenibilità dei singoli casi.
Rottamare, rateizzare o ricorrere in giudizio richiede un’attenta consulenza per individuare le soluzioni giusta per ogni singola fattispecie.