DECRETO COESIONE – PARTE TERZA

                                   DECRETO COESIONE                                    

Parte terza: autoimpiego e incentivi all’occupazione

SPECIALE DI APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO

N. 12

 

DLM Digital@b MIA Centro di Ricerca e Studi Avanzati per l’Innovazione e la Digitalizzazione

È stato pubblicato in GU 7 maggio 2024 n. 105 il Decreto Coesione (DL n. 60/2024), 38 articoli che disciplinano misure di riduzione del costo del lavoro per incentivare l’occupazione qualificata, e incentivi per l’autoimprenditorialità.

Disposizioni aventi ad oggetto sia la promozione dell’autoimprenditorialità nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa sia la concessione di sgravi alle imprese che intendano assumere giovani, donne e/o in determinati contesti economici e sociali.

L’autoimprenditorialità nel lavoro autonomo e nell’impresa

Il dettato normativo distingue dette misure in 2 parti:

  1. Centro Nord Italia
  2. Sud 2.0.

Centro Nord Italia

Con “autoimpiego Centro Nord Italia” si dispone come siano “ammesse al finanziamento nei termini e secondo le modalità di cui ai commi 4, 6 e 7 le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali”. In particolare:

  1. Per quanto riguarda le iniziative economiche ammesse sono quelle finalizzate all’avvio di attività imprenditoriali e libero -professionali sia in forma individuale sia in forma collettiva, comprese quelle che prevedono un’iscrizione ad ordini o collegi professionali.
  2. Per quanto riguarda i soggetti destinati degli incentivi finalizzati all’autoimpiego, trattasi di giovani under 35 anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  3. persone in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come previsti e definiti dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
  4. persone inattive, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
  5. disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Il finanziamento prevede una serie di iniziative per la promozione all’autoimpiego come ad esempio:

  • servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio dell’attività lavorativa;
  • tutoraggio per poter aumentare le competenze e supportare i beneficiari;
  • interventi come concessione di incentivi.

Gli interventi, definiti nei seguenti articoli, prevedono una attività di divulgazione e promozione attraverso i centri regionali per l’impiego, le camere di commercio industria artigianato e agricoltura e gli sportelli regionali per le imprese. Vengono, inoltre, definiti i criteri e le modalità di finanziamento e fruizione delle iniziative previste. Gli incentivi possono essere fruiti in via alternativa e prevedono:

  • un voucher di avvio in regime de minimis per un importo massimo di 30.000 euro (comma 7 articolo 17 lettera a)). Questo voucher non è rimborsale ed è fruibile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi che consentono l’avvio delle attività lavorative previste al comma 1 della Legge. Nel caso di acquisto di beni e servizi tecnologici, innovativi e digitali, anche riguardanti la sostenibilità ambientale, è previsto l’importo massimo del voucher di 40.000 euro;
  • un aiuto per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro (lettera b), il quale comprende un contributo a fondo perduto fino al 65% dell’investimento per l’avvio dell’attività;
  • un ulteriore aiuto, sempre in regime de minimis per programmi di spesa superiori a 120.000 euro e fino ai 200.000 euro, consistente in un contributo di 60% dell’investimento per l’avvio a un fondo perduto (lettera c).

Come disposto dal legislatore “se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d’avvio da conferire nelle iniziative finanziate”.

Sud 2.0

Il Decreto Coesione configura delle iniziative per promuovere e costituire nuove attività anche al Sud il quale oltre a prevedere le modalità per poter aprire una attività e in quale forma, definisce, come all’articolo 18, i beneficiari e le iniziative ammesse.

La differenza si rileva dal quantum degli incentivi:

  • Un voucher di avvio in regime de minimis per un importo massimo di 40.000 euro (art 18 comma 7 lettera a). Questo voucher non è rimborsabile ed è fruibile per le attività che hanno la sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2009 e 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi tecnologici, innovativi e digitali, anche riguardanti la sostenibilità ambientale, è previsto l’importo massimo del voucher di 50.000 euro;
  • Un aiuto per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro (lettera b), il quale comprende un contributo a fondo perduto fino al 75% dell’investimento per l’avvio dell’attività;
  • Un ulteriore aiuto, sempre in regime de minimis per programmi di spesa superiori a 120.000 euro e fino ai 200.000 euro (lettera c), consistente in un contributo di 70% dell’investimento per l’avvio a un fondo perduto.

Incentivi all’occupazione per le neo imprese

Il Decreto Coesione dispone che i disoccupati che non hanno compiuto i 35 anni di età e che a decorrere dal 01 luglio 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 avviano un’attività imprenditoriale nei settori strategici (sviluppo tecnologie e transizione al digitale ed ecologica) possono chiedere, per la durata massima di 3 anni e non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dall’1 luglio 2024 e al 31 dicembre 2025, l’esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile. Sono esclusi dall’esonero i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato e non sono accumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa (fatta eccezione per la c.d maxi deduzione, disposta dalla legge di bilancio del 2024).

I criteri per definire le imprese prima citate, nonché i criteri e le modalità di accesso al finanziamento in discussione, saranno definite da successivi decreti.

Non finisce qui, gli stessi neo soci e/o neo imprenditori potranno chiedere altresì “all’INPS un contributo per l’attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Incentivi all’occupazione per tutte le imprese

Quanto alle agevolazioni per le imprese che intendono assumere a tempo indeterminato, vengono riproposte agevolazioni già note agli addetti ai lavori.

Con il bonus giovani si dispone il riconoscimento di una agevolazione legata all’assunzione di personale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.

Con una formulazione non inedita, il disposto prevede “Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 01 settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo  di  ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati,  con esclusione dei premi e contributi dovuti  all’Istituto  nazionale  per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”.

Attenzione: l’esonero “spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato”. Non solo: “L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

Riepilogando:

  • Under 35 al primo impiego a tempo indeterminato: limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile;
  • Under 35 al primo impiego a tempo indeterminato assunti in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna: l’importo massimo è di 650 euro;
  • l’esonero spetta anche ai lavoratori a tempo indeterminato subordinati a datori di lavoro che hanno beneficiato parzialmente dell’esonero ma “in tal caso, il beneficio compete per il periodo residuo fruibile, non oltre il 31 dicembre 2028”. La vecchia “teoria dello zaino” già nota ai fruitori delle agevolazioni “under” (30 o 36 che si dica) e che, come noto, non risulta di facilissima applicazione concreta;
  • l’esonero spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti all’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi o che non licenzino, nei sei mesi successivi all’assunzione, per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore assunto con l’esonero o un collega impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo.

Per come si evince nessuna innovazione, dunque, rispetto al passato, nemmeno con riferimento, ad esempio, al licenziamento per inidoneità alla mansione (classificato come giustificato motivo oggettivo e quindi, paradossalmente, antinomico rispetto alla norma in parola);

Occupazione femminile

Il Decreto Coesione ha previsto un nuovo incentivo all’assunzione di donne in condizione di svantaggio, pari al 100% dei contributi previdenziali per massimo 24 mesi.

L’incentivo si applica alle assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, con alcune differenze rispetto alle analoghe misure applicate finora.

Il presupposto per l’accesso all’incentivo è l’assunzione a tempo indeterminato, effettuata tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, di lavoratrici donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito:

– da almeno sei mesi, se

  • residenti in una delle regioni della c.d. ZES unica del Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei Fondi strutturali UE secondo le previsioni della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia per il periodo 2022-2027;
  • oppure occupate in settori o professioni caratterizzate da un’accentuata disparità di genere, individuati, per l’anno 2024, dal decreto interministeriale n. 365 dello scorso 20 novembre 2023;

– da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Nella nozione di impiego non regolarmente retribuito rientrano coloro che negli ultimi sei mesi non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato di durata pari ad almeno sei mesi o che abbiano svolto rapporti di collaborazione coordinata e continuativa produttivi di reddito non superiore a 8.500 euro ai fini fiscali o, ancora, rapporti di lavoro autonomo con redditi non superiori a 5.500 euro. Il requisito va valutato a ritroso a partire dalla data dell’assunzione.

Non sono, perciò, comprese nell’incentivo le donne prive dei requisiti di cui sopra, anche se di età superiore ai 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi, per le quali è comunque previsto lo sgravio “strutturale” della L. 92/2012.

A differenza di quanto previsto per l’incentivo della L. 92/2012, la norma in esame non contiene alcun esplicito riferimento alla possibilità di applicare l’agevolazione alle trasformazioni dei rapporti a termine in rapporti a tempo determinato.

L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, mantenendo ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Alle lavoratrici è riconosciuta la contribuzione ai fini pensionistici. L’esonero è fruibile in quote mensili, con un tetto massimo di 650 euro.

La durata massima dell’esonero è pari a 24 mesi.

Le assunzioni devono determinare un incremento occupazionale inteso come differenza positiva tra il numero di occupati in ciascun mese e il numero medio degli occupati dei dodici mesi precedenti. I rapporti part time si calcolano pro quota in base al rapporto tra le ore pattuite e le ore normalmente previste per i lavoratori a tempo pieno. Come avvenuto con la legge di bilancio per l’anno 2023, tuttavia, l’incremento potrà essere valutato escludendo dalla base di computo le eventuali diminuzioni di personale che si verifichino in società controllate o collegate o comunque riconducibili allo stesso soggetto. Sebbene non richiamati dalla norma, l’incentivo sarà subordinato al rispetto dei principi generali di cui all’art. 31 D.Lgs. 81/2015, al possesso del DURC, al rispetto dei contratti collettivi e delle norme di tutela delle condizioni di lavoro. Ne dovrà essere verificata anche la compatibilità con la normativa UE in materia di aiuti di stato, sottoponendo il progetto di incentivo alla Commissione europea, come previsto dall’art. 108 TFUE.

L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previdenziali, ma è espressamente compatibile con la c.d. super deduzione del costo del lavoro (fino al 120%) introdotta dall’art. 4 D.Lgs n. 216/2023, anch’essa relativa alle nuove assunzioni che determinino incrementi occupazionali. Gli acconti d’imposta dovuti per l’anno 2028, tuttavia, saranno calcolati in base all’imposta determinata non applicando il beneficio.

Occupazione nelle aree ZES

Infine il decreto “Coesione” prevede delle misure a sostegno dello sviluppo occupazionale nella Zona Economica Speciale (ZES), garantendo degli sgravi contributi ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, pari all’esonero dal versamento del 100 per cento per un periodo massimo di trenta mesi.

I suddetti datori di lavoro dovranno assumere, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, personale non dirigenziale (sempre a tempo indeterminato). Il limite massimo dell’importo è di 650 euro su base mensile.

L’esonero spetta anche ai soggetti che, alla data di assunzione, siano occupati a tempo indeterminato presso un datore di lavoro che ha beneficiato dell’esonero in modo parziale (entro il 31 dicembre 2028) e compete, altresì, anche a quei lavoratori che alla data di assunzione abbiano compiuto 35 anni di età e siano disoccupati da 24 mesi.

Conclusioni

Non vi è dubbio, a parere di chi scrive, che il decreto “Coesione”, a prescindere dalla ubicazione geografica, promuove sia l’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica”, sia l’occupazione”, specie quella femminile, specie quella nelle aree ZES.

Presso il nostro Centro Studi un team di esperti delle aree della finanza agevolata e della gestione delle risorse umane, oltre a seguire tutti i passaggi legislativi sono disponibili, dietro appuntamento, ad analizzare casi pratici di soggetti potenzialmente beneficiari e destinatari degli incentivi previsti.

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                                                                                                                                                                                                                                       A cura dell’Avv. ENRICO MAZZA

                                                                                                                                                                                                                            Innovation Manager      

                                                                                                                                                                                                                             13/05/2024

 

 

 

Presso DLM Digital@b MIA tecnici esperti ed Innovation Manager sono disponibili, dietro appuntamento, a fornire informazioni più dettagliate al fine di cogliere i benefici previsti nella suddetta misura.

 

DLM

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